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Tirocinio revisori di 36 mesi

 Tirocinio ridotto a 18 mesi? Forse per gli altri, ma sicuramente non per i revisori legali. A prevalere sembra infatti esser la linea di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (attuativo della direttiva comunitaria in materia di revisione), mentre a soccombere è quanto stabilito dalla riforma delle professioni, in dirittura verso metà agosto, che prevedeva invece uno sconto di 18 mesi per il tirocinio obbligatorio, anticamera dell’iscrizione ad un albo o ad un ordine di natura professionale.

A sancire la linea guida interpretativa per i revisori è la nota informativa n. 61 del 2012, con la quale il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso pubblici ulteriori contenuti della circolare interpretativa del ministero della giustizia in materia di tirocinio.

In breve, il Consiglio conferma che, in assenza di ulteriori precisazioni da parte del Miur, si può ipotizzare l’applicazione del tirocinio di 18 mesi anche a coloro che prima del 24 gennaio 2012 si sono iscritti nella sezione tirocinanti esperti contabili o nella sezione tirocinanti commercialisti. A costoro, pertanto, il consiglio dell’ordine potrà rilasciare il certificato di compiuto tirocinio al compimento del 18mo mese di pratica.

Tuttavia, vi sarebbe una differenza tra quanto previsto per i dottori commercialisti ed esperti contabili, e quanto previsto per i revisori legali. In altri termini, considerato che non vi è ancora una decreto di equipollenza tra i vari esami e le varie professioni, non è possibile estendere ai revisori legali quanto stabilito per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

Insomma, per i revisori legali la strada verso la professione rimane più lunga. In attesa della nuova normativa, con la quale si attendono i chiarimenti ministeriali già più volte sollecitati dal Consiglio nazionale (si pensi alle esplicite richieste di febbraio) e ad oggi rimasti senza risposto, nonostante – sottolinea Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio – “sia di tutta evidenza la imprescindibile necessità di considerare la specifi cità del nostro ordinamento professionale in virtù del quale, caso unico nel panorama delle professioni regolamentate, il tirocinio contestuale agli studi universitari di secondo livello è possibile già a partire dal 2008”.

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