Home » La tutela previdenziale dei liberi professionisti, proposta in Parlamento

La tutela previdenziale dei liberi professionisti, proposta in Parlamento

Al momento esistono due proposte di legge che tendono a riformare la materia, ossia il numero 2715 presentata dall’On. Damiano e la 3522 dall’On. Di Biagio.

La prima intende modificare il  decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, e altre disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private, nonché di tutela previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, mentre quella presentata da Di Biagio pone in essere una delega al Governo per l’istituzione dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei liberi professionisti (ENPALP) all’interno del quale dovranno confluire gli enti esistenti, con l’obiettivo di definire un  sistema previdenziale unitario ed omogeneo dei liberi professionisti.

In particolare, l’articolo 5 della proposta 2715 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella ordinaria, nonché l’imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate. Inoltre, si prevede l’applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l’utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni.

L’articolo 7 disciplina, invece, la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.

Al fine di garantire adeguate prestazioni di tipo assistenziale e pensionistica, all’articolo 8 si prevede la possibilità, con l’obiettivo di assicurare trattamenti pensionistici maggiormente adeguati, di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell’aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all’entità del suo reddito) e dell’aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d’affari annuale), nel rapporto di 2,5 a 1.

Lascia un commento