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L’aspettativa dal lavoro per cariche elettive

 Il nostro Ente previdenziale, attraverso la sua circolare n. 39 dello scorso 14 marzo 2013, ha descritto in dettaglio la normativa applicabile all’aspettativa in seguito alla nomina a cariche elettive, in particolare per la nomina ad assessore regionale.

La circolare pone in evidenza, nella prima parte, la diversa normativa applicabile risalendo fino alla legge 300/1970, meglio nota come Statuto dei lavoratori. Infatti, all’articolo 31 della legge si stabilisce che tutti i lavoratori che sono eletti membri del Parlamento o di assemblea regionale o che ricoprono altre funzioni pubbliche elettive, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

L’interessato ha la possibilità di richiedere l’accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi ai fini del riconoscimento del diritto e della misura della pensione.

La normativa ha poi subito diverse modifiche tanto che l’INPS, nella circolare in oggetto, ha deciso di fare il punto della situazione ricapitolando i diversi impatti legislativi.
L’INPS ricorda che è da ritenere superato il precedente orientamento, dovendosi preferire una interpretazione estensiva dell’articolo 31 della legge 300/1970, per di più avvalorato dall’autorevole parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, dalle recenti novità alla normativa si è deciso anche di inserire i dipendenti pubblici non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una “nomina” decisa da un Organo elettivo.

L’INPS ricorda che gli

iscritti alla Gestione ex INPDAP, nominati a ricoprire la carica di assessore regionale, possono valorizzare, ai fini pensionistici i periodi di aspettativa senza assegni fruiti a tale titolo, presentando entro 90 giorni dall’emanazione della presente circolare, ora per allora, domanda cartacea di accredito figurativo a questo Istituto, Gestione ex INPDAP- Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n.42 , 00142 Roma

L’interessato devono presentare l’apposita domanda utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale, mentre per le istanze già a suo tempo presentate e che sono state oggetto di provvedimenti di diniego non devono essere reiterate, in quanto saranno tempestivamente riesaminate d’ufficio ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo.

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