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In arrivo il Durc dalle Casse edili

 Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad opera della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha emanato la nota n. 37/0008367/MA007.A001 del 2 maggio 2012, con la quale fornisce ulteriori indicazioni in merito ai requisiti individuati dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento della attività certificativa.

Il Ministero del Lavoro risponde così alle osservazioni di pubbliche amministrazioni, organi istituzionali e organizzazioni datoriali e sindacali in merito all’individuazione delle Casse Edili ai fini della verifica della legittimazione al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Con il documento presentato dal Ministero si ribadisce la possibilità di un Ente bilaterale, così com’è la Cassa Edile, di poter provvedere all’attività certificativa. Non solo, a questo proposito la fonte normativa si trova nel decreto legislativo n. 276/2003 dove si fa riferimento agli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva.

Il Ministero del Lavoro, ricorda che, con successivo decreto ministeriale del 24 ottobre 2007, attuativo della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge n. 296/2006, è stato specificato il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia per la parte datoriale che per la parte sindacale, che concorre alla costituzione della Cassa edile.

Il Ministero ha posto anche in risalto che le Casse edili sono anche tenute ad osservare al principio di reciprocità dove, grazie a questa particolarità, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati in ciascuna Cassa edile.

Di conseguenza, gli organismi non in possesso della reciprocità perché operanti solo a livello territoriale o non costituiti dalla forza di contratti collettivi non possono definirsi “Casse edili” così come si prevede in base al decreto legislativo n. 276/2003.

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