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Le procedure DURC per la sanatoria dei lavoratori stranieri

 La Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili, CNCE, ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in merito alla procedura DURC per la sanatoria dei lavoratori extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012.

Infatti, stabilito che lo scorso 29 agosto è stato varato il decreto interministeriale di attuazione del predetto articolo 5 in materia di emersione del lavoro irregolare. Il decreto stabilisce le procedure per la regolarizzazione dei lavoratori per mezzo di una dichiarazione di emersione che il datore di lavoro ha in carico di presentarla allo Sportello unico per l’immigrazione fino al prossimo 15 ottobre.

Lo Sportello unico dovrà convocare le parti per le procedure di verifica e

provvederà a richiedere il DURC per accertare, dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro, nonché di quelli dovuti alla cassa edile

Il disposto del Ministero attribuisce al DURC la funzione di certificare la denuncia del lavoratore irregolare agli Istituti e alla Cassa Edile e l’effettuazione dei relativi versamenti contributivi da parte del datore di lavoro.

Per questa particolare procedura si è stabilito che, per prima cosa, le richieste devono arrivare agli Sportelli unici e questi, essendo delle pubbliche amministrazioni, devono acquisire d’ufficio il documento e per procedere alla richiesta è necessario utilizzare la causale “Agevolazioni/sovvenzioni/finanziamenti/autoeizzazioni” già in funzione.

La Commissione Nazionale ha anche precisato che le Casse Edili dovranno verificare la presenza delle richiesta in relazione alla tipologia in esame e dovranno dare priorità al fine di favorire il rilascio del documento entro un termine di 8/10 giorni.

La Commissione ribadisce la volontà del Ministero

Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile

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