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L’accordo sui crediti contributivi e le modalità per il settore marittimo

L’Inail, attraverso la sua circolare del 27 dicembre 2011 n. 64, ha posto in evidenza le nuove modalità operative per il settore marittimo in fatto di accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’articolo 182-ter della legge fallimentare.

Il nostro Istituto di riferimento in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro ricorda che anche alle imprese del settore marittimo per le tipologie contributive di competenza offre i necessari chiarimenti sugli accordi sui crediti contributivi ai sensi dell’articolo 182-ter della legge fallimentare.

In effetti, l’articolo 182-ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nota anche come legge fallimentare, preve per l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza la possibilità di proporre ai creditori accordi sui crediti contributivi aventi ad oggetto i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché i relativi accessori.

L’Inail fa presente che gli accordi sui crediti per premi infortuni e contributi malattia dell’INAIL ex IPSEMA sono ammessi nell’esclusivo ambito dell’articolo 182-ter della legge fallimentare e nei limiti stabiliti dal D.M. di attuazione.

Non solo, l’istituto della transazione fiscale, introdotto nell’ordinamento dal 16 luglio 2006, ha la finalità di incentivare il ricorso agli strumenti negoziali diretti a superare lo stato di crisi dell’imprenditore, evitando il fallimento e recuperando la capacità produttiva dell’impresa, attraverso un piano concordato con i creditori.

Sempre secondo le osservazioni dell’Inail la riforma del diritto fallimentare, operata dai n. 169/2007, è stata, infatti, improntata

a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali

L’articolo 1, comma 3, del D.M. 4 agosto 2009 ha stabilito che non possono costituire oggetto della proposta di accordo i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 13 della legge n. 448/1998 – riguardante l’INPS – e i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato.

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