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Modifiche alla regolamentazione comunitaria in materia previdenziale

 L’Unione Europea ha sempre più la necessità di mettere a punto un sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale al fine di assicurare una maggiore protezione sociale per i cittadini dell’Unione che hanno  il bisogno di spostarsi nei Paesi dell’Unione Europea per lavoro o solo per diletto.

A questo riguardo il nuovo regolamento dell’Unione n. 465 dello scorso 22 maggio 2012 ed entrato in vigore il 28 giugno 2012 fornisce delle utili indicazioni in questo senso. Infatti, grazie a questo nuovo regolamento sono state aggiornate i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

L’Inps, con la circolare n. 115 del 19 settembre 2012, intende fornire tutti i chiarimenti agli interessati. In particolare, le nuove disposizioni sono valide nel caso di esercizio di un attività subordinata in due o più stati membri.

Le nuove disposizioni prevedono, ad esempio, il concetto di “parte sostanziale” dell’attività di lavoro, ossia nel caso di svolgimento dell’attività lavorativa subordinata in due o più stati membri alle dipendenze di più imprese o datori di lavoro, si prevede l’applicabilità della legislazione dello stato membro di residenza del lavoratore, indipendentemente dall’esercizio o meno di una “parte sostanziale” dell’attività nel predetto stato e la condizione dell’esercizio di una “parte sostanziale” dell’attività si applica anche alla persona che esercita abitualmente un’attività alle dipendenze di varie imprese o datori di lavoro in due o più Stati membri.

Il nuovo regolamento prevede che la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione  dello stato membro di residenza se esercita una “parte sostanziale” della sua attività in tale Stato.

All’opposto, ovvero nel caso che non eserciti una parte sostanziale dell’attività dello Stato membro di residenza, il regolamento prevede differenti tipologie a seconda della sede legale del datore di lavoro e che

ai fini dell’applicazione del titolo II del regolamento di base, per “sede legale o domicilio” s’intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale

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