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L’accordo sull’apprendistato anche per le aziende ortofrutticole e agrumarie

 È stato sottoscritto all’inizio del mese di luglio tra le parti sociali un accordo che disciplina il nuovo apprendistato così come prevede il decreto legislativo n. 167/2011 dedicato ai dipendenti delle aziende ortofrutticole e agrumarie.

L’accordo, pur recependo le disposizioni in materia di apprendistato, riconosce le diverse tipologie con differenti percorsi formativi.

Il sindacato, insieme alle organizzazione dei datori di lavoro, ha previsto una certa proporzione numerica tra occupati “regolari” e apprendisti: in questo settore gli apprendisti non possono superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati regolarmente in servizio. L’accordo prevede una deroga per le imprese che hanno un numero di dipendenti inferiore a tre: in questo caso, gli apprendisti non possono superare le tre unità.

Non solo, l’intesa tra le parti sociali riconosce la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni o dai 17 anni possono vantare una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005.

Per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, possono essere assunti i giovani che possono vantare un’età anagrafica di 15 anni e fino al raggiungimento dei 25 anni.

Anche in questo accorso si prevede che, in caso di malattia, infortunio o qualsiasi altra sospensione non volontaria del rapporto di lavoro per un periodo superiore ai 30 giorni, è prevista la proroga del contratto di apprendistato.

L’apprendista durante il periodo di malattia, ha diritto, per i primi tre giorni di malattia, un’indennità che copre la metà della retribuzione lorda, mentre in caso di ricovero ospedaliero l’indennità si estende per tutti il periodo.

L’accordo prevede anche un clausola di salvaguardia per evitare abusi dell’Istituto: le imprese non potranno assumere apprendisti se non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori con contratto di apprendistato nei due anni precedenti. La clausola è stata pensata per evitare abusi e creare una nuova categoria di disagiati.

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