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In arrivo l’intesa sull’apprendistato professionalizzante anche per le autoscuole

 È stato sottoscritto lo scorso 26 luglio 2012 tra le parti sociali, ossia tra l’UNASCA assistita dalla CONFETRA con l’ausilio della confederazioni dei lavoratori di categoria – ossia la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI – il nuovo accordo in materia di apprendistato professionalizzante nel delicato segmento delle autoscuole.

La nuova intesa intende recepire la materia fissata dal decreto legislativo n. 167/2011 a decorrere dal 26 aprile 2012 e  modifica l’articolo 43 del contratto collettivo di lavoro per le autoscuole e studi di consulenza automobilistica dello scorso 23 giugno 2010.

In riferimento alla sua durata, si precisa che l’intesa ha voluto stabilire una durata direttamente riferibile al percorso lavorativo di ciascun specfico percorso. Infatti, si parte dai 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel 1° livello, mentre passa a tre anni nel caso si voglia inserire un apprendista dai livelli 2° al 5°.

L’accordo prevede i seguenti livelli di inquadramento con il relativo trattamento economico:

Livelli    Durata – Mesi     1° Periodo – Mesi     2° Periodo – Mesi     3° Periodo – Mesi
1°            24
2°           36                           12                                 12                                12
3°           36                           12                                 12                                12
4°           36                           12                                 12                                12
5°           36                           12                                 12                                12

Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante si prevede due livelli sotto quello di destinazione finale, mentre nel secondo periodo si prevede un livello sotto quello di destinazione finale con il terzo ed ultimo periodo si prevede un inquadramento al livello di destinazione finale.

Altro argomento da non sottovalutare è la durata della formazione dell’apprendista. In questo caso, l’accordo prevede che nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue retribuite.

Si ricorda che in questa materia, la formazione deve essere computata a tutti gli effetti nell’orario di lavoro, compresa la formazione teorica iniziale prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il testo dell’accordo prevede che, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, la formazione sarà integrata dall’offerta formativa pubblica prevista dalle Regioni, in riferimento al decreto legislativo n. 167/2011, per l’acquisizione di competenze di base e trasversali.

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