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Anziani, per il Consiglio di Stato sono illegittime le richieste economiche ai parenti

 Per i cittadini disabili non autosufficienti e ricoverati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, è di certo una vittoria; in effetti, il Consiglio di Stato ha chiuso finalmente una vicenda delicata che vedeva le RSA di molti Comuni italiani calcolare la quota di retta a carico dell’utente ricoverato non solo sulla base del suo reddito, come prevede la legge, ma anche del reddito dei suoi familiari, a cui poi veniva richiesto il pagamento.

A questo riguardo, come ha più volte ribadito l’associazione dei consumatori, l’Aduc ha chiarito di nuovo che la legge ISEE prevede che le rette di ricovero in RSA siano pagate per il 50% dal SSN e per il restante 50% dai Comuni con l’eventuale compartecipazione dell’utente. Le amministrazioni comunali hanno più volte ribadito il loro disappunto facendo riferimento al loro bilancio gravemente compromesso tanto da richiedere il pronunciamento dei TAR regionali. Le giustizia amministrativa si è mostrata molto volubile tanto che in Lombardia il TAR regionale dà sempre ragione agli utenti, mentre quello toscano è propensa a schierarsi con l’interpretazione comunale.

Il Consiglio di Stato ha deciso di chiudere questa vicenda con la sentenza n. 1607/2011 facendo pendere l’ago della bilancia in favore degli utenti; in effetti, l’autorevole organismo ha deciso che le rette per la degenza in RSA di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e disabili gravi devono tener conto dei redditi del solo assistito e non anche dei redditi dei parenti.L’articolo 2, comma 1, del decreto n. 109/98 individua nell’I.S.E.E. – indicatore della situazione economica equivalente – il criterio di valutazione della situazione economica del richiedente, che va determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare cui egli appartiene.

Si chiarisce anche che il legislatore statale non ha stabilito il valore dell’I.S.E.E. idoneo a far sorgere l’obbligo di assistenza, lasciando tale valutazioni agli enti erogatori dell’assistenza (che possono essere più di uno, potendo l’assistenza essere in parte a carico del servizio sanitario e in parte a carico dell’utente con l’eventuale intervento del comune di residenza).

Rispetto a particolari situazioni, lo stesso decreto n. 109/98 prevede tuttavia l’utilizzo di un diverso parametro, basato sulla situazione del solo interessato. In effetti, la deroga rispetto alla valutazione dell’intero nucleo familiare è limitata, sotto il profilo soggettivo, alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti e per questa rafione non è possibile prevedere l’omissione della valorizzare della condizione economica del solo assistito ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate.

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