L’Inps ha deciso di chiarire alcuni dubbi in merito all’applicazione dell’articolo 33 della legge 104/92 e lo fa attraverso il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010.
Con questo messaggio l’istituto previdenziale definisce le modalità di fruizione dei permessi orari che spettano al familiare per accompagnare a visita medica o a terapia esterna il portatore di handicap grave ricoverato a tempo pieno.
A questo riguardo, l’Inps pone in evidenza che il Ministero del lavoro si è già espresso sulla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e, inoltre, affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.
Secondo il Ministero, la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
La nota ministeriale prevede che, nelle fattispecie in oggetto, l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.
Questo significa, secondo l’Inps, che sul piano procedurale non può essere disposta un’autorizzazione illimitata nel tempo a far data dal momento di presentazione della domanda.
Per questa ragione il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi.
È opportuno evidenziare che, sebbene l’autorizzazione dovrà essere fornita di volta in volta sulla base della documentazione presentata, non è, invece, necessario ripresentare un nuovo modello di domanda per ogni periodo richiesto.
Il messaggio dell’istituto previdenziale pone in evidenza anche la procedura da seguire.





