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Integrazione al minimo assegno ordinario di invalidità, aggiornamenti

 Il lavoratore che percepisce l’assegno ordinario di invalidità ha la possibilità di ricevere l’integrazione alla pensione minima dell’importo di diritto. Naturalmente, per poter fruire dell’integrazione alla pensione minima dell’assegno ordinario di invalidità, il lavoratore deve avere dei requisiti reddituali, contributivi e fisici.

Più precisamente, il lavoratore deve avere un reddito personale non superiore a 2 volte l’assegno sociale o a 3 volte se cumulato con quello del coniuge. E oltre ai requisiti reddituali, per l’integrazione alla pensione minima vanno calcolati anche i requisiti contributivi e fisici. Per quanto riguarda i requisiti contributivi, il lavoratore deve avere all’attivo almeno 5 anni di contributi Inps, di cui tre anni nell’ultimo quinquennio di lavoro: questi requisiti risultano dal suo estratto conto previdenziale.

Per quanto riguarda il requisito fisico o mentale inteso quale riduzione della sua capacità lavorativa il lavoratore deve avere il riconoscimento di una invalidità dal 66% al 99%, per la quale appunto percepisce l’assegno ordinario di invalidità.

L’integrazione alla pensione minima viene concessa se l’importo della pensione spettante è inferiore alla pensione minima, ma l’aumento non può essere superiore all’assegno sociale. Più precisamente, l’integrazione alla pensione minima viene concessa se, nel periodo di riferimento, il pensionato non possiede redditi personali assoggettabili all’Irpef per un importo superiore a 2 volte l’ammontare dell’assegno sociale oppure redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 3 volte l’ammontare dell’assegno sociale.

Se i redditi del titolare dell’assegno ordinario di invalidità, con o senza coniuge, superano i limiti di reddito, non si ha diritto all’integrazione alla pensione minima e quindi il lavoratore percepirà l’assegno ordinario di invalidità calcolato sulla base del proprio estratto conto previdenziale.

Se coniugato, vengono calcolati solo i redditi cumulati, cioè l’integrazione alla pensione minima spetta al lavoratore se l’importo complessivo, cumulando i due redditi (proprio più quello del coniuge), è inferiore al limite previsto per i soggetti coniugati anche se il suo reddito personale è superiore ai limite individuale.

Per l’assegno ordinario di invalidità non è prevista la parziale integrazione alla pensione minima. L’importo dell’integrazione non può comunque superare l’importo dell’assegno sociale e l’importo complessivo della pensione, comprensivo dell’integrazione.

NOTE
L’assegno ordinario di invalidità è la prestazione Inps per i lavoratori dipendenti o autonomi che nel corso della loro vita lavorativa vengono a trovarsi in una condizione di invalidità, con una percentuale di riduzione della capacità di lavoro di almeno un terzo, con invalidità dal 66% al 99%.Poiché la menomazione fisica o mentale riduce la capacità di lavoro e di guadagno del lavoratore, questi viene a trovarsi in uno stato di bisogno e di disagio economico. L’Inps interviene a sua tutela con l’integrazione alla pensione minima.

Come si determina il reddito utile al calcolo
Va considerato l’imponibile Irpef, ovvero i redditi da lavoro dipendente o autonomo, da pensione, terreni, fabbricati, reddito da impresa. Non concorrono alla determinazione del reddito quelli derivanti dalla casa di abitazione principale, quelli esenti da Irpef (come le pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti), oppure i redditi soggetti a ritenuta alla fonte e le pensioni di guerra. Concorrono invece alla formazione del reddito quelli soggetti a tassazione separata e l’indennità post sanatoriale.

APPROFONDIMENTI
*Pensioni inabilità, integrazione al minimo con sistema contributivo
*Calcolo pensione sistema contributivo

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