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Assegno ordinario invalidità parziale, durata e conferma definitiva

 L’assegno ordinario di invalidità civile parziale viene erogato all’invalido in forma transitoria: ha una durata triennale ed è rinnovabile su domanda del lavoratore che ne beneficia.

Per continuare a beneficiare dell’assegno ordinario di invalidità civile parziale, il lavoratore dipendente o autonomo deve, quindi, farne domanda, in seguito alla quale è necessaria una nuova visita medico-legale, che ne dà la conferma definitiva. L’assegno diventa definitivo dopo due conferme, quindi dopo sei anni.

Il lavoratore dipendente o autonomo può percepire l’assegno ordinario di invalidità civile parziale anche durante l’attività lavorativa e per un anno, perché in tal caso l’assegno ha una validità annuale e non comporta, fra i requisiti, la cessazione dell’attività lavorativa. In questo caso, il lavoratore invalido viene sottoposto a visita medico-legale ogni anno.

L’assegno ordinario di invalidità parziale viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile prevista, se il laboratore dipendente o autonomo ha i requisiti assicurativi e contributivi necessari per l’accesso alla pensione. Comunque, il lavoratore deve lasciare l’attività di lavoro dipendente.

L’assegno ordinario di invalidità parziale viene trasformato dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, in base ai nuovi criteri stabiliti dalla Riforma del lavoro Fornero e, quindi, ai requisiti per l’accesso alla nuova pensione di vecchiaia.

L’assegno ordinario di invalidità parziale è utile ai fini dell’accertamento del diritto ad un nuovo assegno di invalidità, alla pensione ai superstiti e alla trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia, se non ha contributi obbligatori o contributi volontari o contributi figurativi.

Al lavoratore vengono attribuiti i contributi figurativi per i periodi in cui ha percepito l’assegno ordinario di invalidità parziale. I contributi figurativi sono validi, comunque, per il diritto alla pensione di vecchiaia ma non per determinarne l’importo. In caso di revoca dell’assegno per mancanza del requisito sanitario, i contributi figurativi accreditati per il periodo saranno cancellati.

L’assegno di invalidità parziale può trasformarsi in pensione di inabilità (e viceversa) nel caso in cui il lavoratore dipendente o autonomo abbia un’impossibilità assoluta e permanente a svolgere l’attività lavorativa. In questo caso, il requisito dei tre anni nei cinque anni precedenti alla data della domanda viene perfezionato automaticamente. I contributi volontari possono essere versati durante il periodo in cui il lavoratore fruisce dell’assegno ordinario di invalidità.

APPROFONDIMENTI
*Inps, l’assegno ordinario di invalidità
*Assegno ordinario invalidità per i lavoratori dipendenti e autonomi

2 commenti su “Assegno ordinario invalidità parziale, durata e conferma definitiva”

    • Mio figlio affetto da SLA riceve l’assegno ordinario di invalidità. Ora sono scaduti i 3 anni e deve rinnovarlo. Abbiamo inviato all’INPS di Torino via e-mail il richiesto certificato medico. Tutti gli altri documenti (fiscali etc.) sono già in mano all’INPS. Dove trovo il modulo per la richiesta di conferma dell’assegno? Grazie.

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