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Assunzioni a chiamata senza incentivi

 La riforma del lavoro 2012, legge n. 92/2012, voluta dal governo Monti insieme al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero ha ottenuto un parere sfavorevole dai consulenti del lavoro. In effetti, il bollino giallo ottenuto dalla riforma presenta i suoi aspetti più controversi nell’applivabilità e nelle disposizioni sul contratto a chiamata; infatti, per i consulenti del lavoro, i nuovi vincoli imposti ai datori di lavoro provocheranno una riduzione delle assunzioni.

Secondo le modifiche introdotte dal nostro Legislatore, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro.

La platea dei soggetti a cui può essere proposto un contratto di lavoro intermittente può anche comprendere giovaani con un età anagrafica inferiore ai 25 anni, con pensionati e con lavoratori che possono vantare un’età anagrafica superiore i 55 anni fino alla possibilità di essere anche chiamato per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Il nuovo disposto non prevede, modificando il precedente orientamento, la chiamata nei periodi di settimana, nei periodi estivi, il periodo natalizio e durante le vacanze pasquali.

La riforma del lavoro 2012 del governo Monti ha introdotto la possibilità di estendere il contratto ai soggetti con più di 55 anni di età anagrafica e con coloro che possiedono meno di 24 anni, anche se poi hanno l’obbligo di fornire la loro prestazione entro il 25anno di età.

In base al decreto si ricorda che

prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica

In merito alle sanzioni, il disposto prevede una

sanzione amministrativa da 400 a 2.400 € in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione

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