
La Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale sulle modalità della fruizione dei periodi di cassa integrazione e dei suoi criteri di scelta dei lavoratori da parte del datore di lavoro; in effetti, la Suprema corte, sentenza n. 4053 del 18 febbraio del 2011, ha stabilito che esiste sempre l’obbligo a carico del datore di lavoro di ottemperare alle disposizioni contenute nella legge n. 164/75 e n. 223/91.
Secondo le disposizioni, nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto sempre a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.
L’Inps approfitta del documento congiunto tra l’Istituto, il Ministero del Lavoro e la Presidenza del Consiglio dei ministri (circolare n. 4 del 18 marzo 2011) per fare il punto sul nuovo sistema certificativo ponendo in evidenza i diversi vantaggi a disposizione per il datore di lavoro con un nuovo servizio più veloce e mirato al fine di offrire una serie di strumenti per gestire al meglio la propria situazione organizzativa.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. 15/V/0006165/14.01.05.01 del 16 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimento in merito ad un quesito proposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia a proposito della proroga del congedo per maternità e del parere medico della ASL con il conseguente provvedimento di interdizione emanato dalle Direzioni provinciali del lavoro.