In arrivo una rivoluzione tecnologica in materia di prospetto paga; in effetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il via libera all’introduzione di piattaforme tecnologiche per agevolare la consegna della busta paga.
Infatti, dopo l’interpello n. 13/2012 dello scorso 30 maggio 2012, il Ministero ha chiarito ogni dubbio: se da una parte è consentito consegnare – ovvero visionare e stampare – sotto qualsiasi forma consentendo la possibilità di sfruttare le piattaforme multimediali o la consegna del prospetto in forma elettronica attraverso la posta elettronica nomale o quello certificata. Il datore di lavoro ha l’obbligo, ad ogni modo, di consentire l’accesso alla piattaforma in modo personalizzata attraverso opportune credenziali di accesso.
In realtà, qui si parla solo della consegna formale del documento rimanendo, in ogni casop, a carico del datore di lavoro la registrazione delle informazioni contenute e la possibilità per il lavoratore di effetture i necessari riscontri oggettivi al fine di tutela i propri interessi.
► La nuova busta paga elettronica e la posizione del Ministero del Lavoro
In effetti, la possibilità di consegnare la busta paga in modo smaterializzato, anche se rimane comunque a carico del datore di lavoro di garantire la possibilità della sua materializzazione, non elimina gli obblighi a carico del datore di lavoro in materia di violazione degli obblighi lavoratori.
A questo riguardo possiamo, senza dubbio, ricordare che il datore di lavoro deve, sempre in materia di busta paga, rispettare le norme della legge 4/53 quali l’articolo 1, comma 1 e 2, in fatto di violazione degli obblighi di identificazione, ossia il datore di lavoro deve comunque indicare, anche nella consegna smaterializzata, le generalità del lavoratore, il periodo di retribuzione con tutti gli elementi che compongono la retribuzione del proprio collaboratore comprensivo di assegni familiari.
► La busta paga, criteri per il controllo
Non solo, il datore di lavoro deve continuare a seguire le regole indicate al comma 2 in materia di vidimazione della retribuzione o all’articolo 2 per la mancata corrispondenza dei riferimenti contenuti nel prospetto di paga con le registrazioni conservate dal datore di lavoro, quali libri paga così come risulta esattamente dalla norma
Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo