La CES, ossia la Confederazione dei sindacati europei, ha messo a punto il Libro Bianco sulle pensioni dove emerge in modo chiaro la posizione dell’intero sindacato europeo; infatti, il Libro Bianco, intitolato come intitolato “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili”, non soddisfa le aspettative sollevate nel titolo.
La CES ribadisce la sua contrarietà sull’approccio del testo della Commissione e in particolare l’innalzamento dell’età pensionabile, come pure il rafforzamento dell’adesione a piani pensionistici privati ritenendo, invece, che il modo migliore per garantire le pensioni consista nel potenziamento dei sistemi pensionistici pubblici.
I rappresentanti dei patronati aderenti al Cepa – ovvero inas, Inca, Ital e Acli – sono stati sentiti dalla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato, in merito alle nuove procedure telematiche per il riconoscimento dell’invalidità civile, introdotte con la legge n. 102/2009.
La CGIL si oppone decisamente al disegno prospettato dal sottosegretario Polillo; infatti, il segretario confederale della CGIL, Fabrizio Solari, sulla proposta del sottosegretario all’Economia di rinunciare ad una settimana di vacanza per determinare una crescita immediata del Pil pari a un punto percentuale osserva che l’idea è
Il diritto all’indennità di maternità viene riconosciuto alle lavoratrici disoccupate, anche se non hanno i requisiti contributivi previsti per le lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome.
La Corte di Cassazione è intervenuta a ribadire la sua posizione in merito all’installazione degli impianti di videosorveglianza; infatti, in base alla sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, il datore di lavoro che videosorveglia i propri dipendenti, in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali, non commette reato se fa sottoscrivere a tutti i lavoratori un apposito documento autorizzativo, espressione del loro assenso.
Ricordiamo che dal 1° aprile 2012 la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi avviene esclusivamente in via telematica.
I tempi sono cambianti e non è più il momento di rilanciare lo slogan “Il sabato il mio papà appartiene a me!” della Federazione unitaria del sindacato in Germania, Dgb, che lanciò una campagna il primo maggio del 1956, per l’introduzione della settimana di cinque giorni.
Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 82 del 14 giugno 2012, fornisce le indicazioni relative alla compilazione di elenchi trimestrali di variazione riportanti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 9661 del 13 giugno 2012, si è pronunciata nel caso di infortunio di un lavoratore esperto; in effetti, in questo caso il datore di lavoro è assolto dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nel momento in cui si dimostra che il lavoratore è un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sua sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti.
La Corte di Cassazione è di nuovo intervenuta al fine di chiarire ancora una volta che il tempo tuta deve essere retribuito quando il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale, luogo e tempo dell’operazione siano imposti dal datore di lavoro, rientra nell’orario di lavoro e, di conseguenza, deve essere retributivo (Sentenza della Corte di Cassazione del 07 giugno 2012, n. 9215).
Il nostro Istituto previdenziale ricorda che con il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.