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Chiarimenti sui contratti a tempo determinato dal Ministero del Lavoro

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito diversi chiarimenti in merito alla riduzione degli intervallo temporali fra contratti a tempo determinato con la circolare n. 27 del 7 novembre 2012 intitolata come “articolo 5, comma 3, decreto legislativo n. 368/2001 come modificato dall’articolo 46 bis, comma 1 lett. A), D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) – contratto a tempo determinato – intervalli temporali”.

Infatti, il Ministero fornisce indicazioni di carattere interpretativo volte a chiarire la portata delle recenti modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) e dalla relativa legge di conversione.

A questo proposito il Ministero ricorda che le disposizioni previste all’articolo 46 bis del decreto n. 83/2012 ha puramente carattere interpretativo dell’articolo 1, comma 9 lett. H) della legge n. 92/2012 che, a sua volta, si inserisce nel corpo dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368/2001.

Non solo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha anche ribadito che la disposizione richiama esplicitamente i “termini ridotti” di 20 e 30 giorni e questo richiamo non appare messo in dubbio dalla circostanza e non al primo periodo, come risulta dalla normativa.

La circolare ministeriale ribadisce, inoltre, che gli accorsi di livello confederale o di categoria possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all’avvio di una nuova attività o al lancio di un prodotto.

Per via di questa constatazione, pare opportuno ricordare che la contrattazione collettiva è richiama a regolamentare questa particolarità che sulla base, per l’appunto, delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadisce, altresì, che sotto altro profilo di riferimento ad “ogni altro caso previsto dai contratti collettivi” di qualsiasi livello, rende comunque valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati.

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