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Chiarimento della Funzione Pubblica su intervallo tra contratti e supplenze

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota, prot. DFP n. 37561/2012, ha fornito un parere all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sull’intervallo tra contratti a termine e supplenze di docenti nelle scuole.

Infatti, il chiarimento coinvolge l’applicazione della normativa sui contratti a termine, così come prevede il decreto legislativo n. 368/2001, soprattutto per quanto riguarda le supplenze di docenti di servizi educativi e scolastici gestiti in proprio.

Nella fattispecie, l’ Associazione Nazionale Comuni Italiani intende ottenere chiarimenti all’ipotesi di rinnovo dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, rinnovo che con l’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro) è possibile solo dopo che sia trascorso un periodo di 60 o 90 giorni dal primo contratto a termine, a seconda che il precedente sia stato di massimo 6 mesi o superiore.

In questo contesto, il Dipartimento ricorda che, in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 368/2001 e successivamente dalla Riforma del Lavoro, le scuole dei Comuni sono esclusi dalla  disciplina sulla successione dei contratti a termine al pari delle scuole statali.

Infatti, come il Dipartimento ha precisato, questa esclusione discende dall’esonero fissato dall’articolo 9 9, comma 18, Legge 106/11, da estendere ai servizi educativi e scolastici gestiti dai Comuni.

Per comodità riportiamo il contenuto del comma 18

All’articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n. 368, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: “4-bis.  Stante  quanto stabilito dalle disposizioni ((di cui all’articolo 40, comma 1, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive   modificazioni, all’articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165,)) sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati  per  il  conferimento  delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche  determinato.  In ogni caso non si applica l’articolo  5,  comma  4-bis,  del  presente decreto

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