Contributi contratti a termine 2013

 La legge n. 92/2012 ha previsto delle specifiche norme sui contratti a termine che, di fatto, diverranno presto più cari. A partire dal 2013, infatti, le imprese dovranno pagare un contributo aggiuntivo dell’1,4 per cento a titolo di contribuzione al finanziamento dell’Aspi, il nuovo ammortizzatore sociale. Sebbene tale contributo possa esser loro restituito, ma per un massimo di sei mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, la situazione sembra divenire particolarmente penalizzante per le società che ricorrono a tale forma contrattuale.

Chiarimenti sul contratto a termine e sul suo computo

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto, attraverso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero, all’interpello n. 32 del 19 ottobre 2012 su un quesito posto dall’Assolavoro, in merito alla corretta interpretazione del disposto normativo ex art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001.

Collegato lavoro e le vertenze sui contratti a termine

 La Corte di Cassazione interviene in merito sull’indennità della norma dei contratti a termine e lo fa stabilendo che la norma contenuta nell’articolo 32 della legge n. 183/2010, Collegato lavoro, è da ritenersi aggiuntiva e non sostitutiva come voleva il Legislatore.

La Suprema corte nell’Ordinanza emessa lo scorso 28 gennaio 2011 ha anche ribadito che lo stesso articolo limita la tutela del lavoratore provocando una reale disparità tra indennità e danno effettivo subito dal lavoratore ponendo in risalto la violazione degli articoli 3, 4, 24, 111 e 117 della nostra costituzione portando il caso davanti alla corte costituzionale.

La Corte di Cassazione è intervenuta in argomento in seguito a due rilievi sollevati dal Tribunale di Busto Arsizio e di Trani.

Collegato lavoro, la proroga fantasma dei contratti a termine

 ItaliaOggi lo aveva già detto: la disposizione che rinvia l’impugnazione dei licenziamenti dei titolari di contratti a termine e delle collaborazioni coordinate e continuative chiusi al 23 gennaio del 2010 c’è ma non è applicabile.

Secondo il disposto del comma 54, comma 1-bis, si è provveduto a inserire un nuovo testo, per l’appunto il comma 1-bis, che, di fatto, ha integrato il testo dell’articolo 32  della  legge n. 183/2010  dove ora si dispone che, in sede di prima applicazione,  le disposizioni di cui all’articolo 6, comma primo, della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo relativo al termine di 60 giorni per l’impugnazione  del licenziamento acquistano efficacia  a decorrere dal 31 dicembre 2011.

Indennità risarcitoria per contratti a termine illegittimi

 L’INPS con una circolare riassuntiva degli  aspetti contributivi per 2011 (circolare n. 40 del 22 febbraio 2011) si è pronunciato anche sull’indennità risarcitoria omnicomprensiva, stabilita dal giudice in sede di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto “collegato lavoro”) ha introdotto modifiche anche su talune disposizioni inerenti i contratti di lavoro a tempo determinato.

In particolare, la previsione contenuta nella seconda parte dell’articolo 32, con la ridefinisce i criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, nei casi in cui il giudice stabilisca la conversione a tempo indeterminato di contratti a termine costituti in violazione dei requisiti formali o sostanziali stabiliti dalla legge (Dlgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni).