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Come lavorare in Parlamento

I riferimenti per lavorare al Parlamento sono da ricercasi nei relativi regolamenti predisposti dalla Camera e dal Senato, Regolamento dei servizi e del personale. In linea di massima per lavorare alla Camera occorre partecipare e vincere il relativo concorso pubblico: per ciascun concorso sono disponibili il bando e tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale e gli esiti delle varie prove sono consultabili con accesso riservato ai soli interessati.

La disciplina dell’assunzione mediante concorso è disciplinata dall’articolo 51 del Regolamento; in effetti, in questo articolo si stabilisce che l’assunzione del personale della Camera avviene, salvo quanto disposto dall’articolo 55, alle qualifiche iniziali di ciascuna professionalità, nel livello funzionale-retributivo corrispondente, mediante pubblico concorso per esami ovvero per titoli ed esami in conformità ai programmi indicati in apposita tabella emanata con decreto del Presidente della Camera.

Secondo le attuali disposizioni è stato predisposto anche il Regolamento dei concorsi che disciplina lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 171 del 23 luglio 1999, anche se una modifica al Regolamento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 178 del 1° agosto 2000.

Il Regolamento dei servizi e del personale  disciplina ogni singola attività e provvede al loro inquadramento normativo ed economico, anche se poi esistono anche diverse eccezioni.

A titolo d’esempio possiamo ricordare che all’articolo 92, assunzione dei medici e degli interpreti-traduttori, è possibile che i medici addetti agli ambulatori della Camera siano assunti tra liberi professionisti con contratto a tempo indeterminato, con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale, sentito il Collegio dei Questori, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, ovvero individuati attraverso la stipula di apposite convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.

Anche gli interpreti-traduttori possono essere assunti con le stesse modalità previo superamento di una prova professionale di idoneità.

All’articolo 55, assunzioni a contratto degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici, si prevede che gli operatori e i collaboratori tecnici possono essere assunti a contratto, mediante prove di qualificazione, nei limiti dei posti previsti in organico. Le prove di qualificazione sono indette con deliberazione del Collegio dei Questori su proposta del Segretario generale.

Il personale assunto come operatori e collaboratori tecnici, dopo almeno un anno di servizio a contratto, viene inquadrato nel primo o nel secondo livello funzionale-retributivo, con la qualifica, rispettivamente, di operatore tecnico e di collaboratore tecnico, secondo quanto indicato in apposita tabella emanata con decreto del Presidente della Camera, previo superamento di un concorso interno riservato, per titoli e per esami.

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