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Il computo dell’anzianità aziendale per cigs e mobilità

 L’Inps, con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito al computo dell’anzianità aziendale, in caso di successione di appalti, ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga.

Diciamo che l’anzianità aziendale diventa un elemento fondamentale per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di CIGS e di mobilità previsto dall’art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, Infatti, si è previsto quale requisito soggettivo un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda e l’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l’indennità di mobilità, ha posto quale requisito soggettivo un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.

Infatti, le recenti disposizioni hanno previsto la possibilità di concedere trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga alla normativa ordinaria, a categorie di lavoratori e di imprese escluse dalle analoghe prestazioni ordinarie.

In ragione delle recenti modifiche introdotte  sono state avanzate richieste di chiarimenti in merito al computo dell’anzianità aziendale e lavorativa, come sopra precisata, nelle ipotesi di successione di appalti, qualora i lavoratori, pur transitando da un’impresa all’altra, continuino a prestare la loro attività per il medesimo ente appaltante.

Nell’ipotesi in cui un lavoratore presti il proprio lavoro per lo svolgimento della medesima attività, oggetto dell’appalto, con lo stesso appaltante, l’anzianità aziendale – esclusivamente ai fini della erogazione di prestazioni a sostegno del reddito – deve essere calcolata con riferimento al pregresso rapporto di lavoro con l’impresa appaltatrice uscente, anche nell’ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 del codice civile.

L’impostazione in argomento trova, inoltre, conferma nella diffusione (nei contratti collettivi nazionali di lavoro) di norme di garanzia e tutela per il lavoratore, che prescrivono all’impresa vincitrice dell’appalto di acquisire il personale dipendente dell’impresa uscente.

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