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Integrazione salariale con la cassa integrazione

Il maggiore istituto previdenziale italiano, l’Inps, con la sua circolare n. 107 del 5 agosto 2010 ha stabilito una nuova disciplina a proposito della compatibilità fra il trattamento di integrazione salariale con attività di lavoro autonomo e subordinato con la conseguente cumulabilità fra i diversi redditi da lavoro o da sostegno sociale.

La  nuova circolare dell’Inps rivoluziona, se così si può dire, il settore prevedendo nuove forme di cumulabilità.

Non solo, l’istituto previdenziale ha anche indicato i criteri per l’accredito dei contributi figurativi dei periodi di integrazione salariale nei casi di contemporaneo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato.

La circolare risulta estremamente dettagliata ed arrivo anche ad esaminare la disciplina delle prestazioni integrative a carico del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Il quadro normativo di questa particolare situazione è regolato dall’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 e convertito successivamente nella legge 20 maggio 1988 n. 160.

Questo quadro intende definire e regolare il caso di un lavoratore che si trovi in cassa integrazione e che svolge altra attività di lavoro, non importa se subordinato o autonomo, ma renumerato.

Stando al legislatore, la norma originaria prevedeva che l’integrazione salariale non doveva essere corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate.

Secondo il dettato dell’articolo 8 del decreto n. 86/1988 si precisa, inoltre, che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Non solo, la circolare n. 179 del 12 dicembre 2002 il combinato sopra esposto non sancisce tuttavia una incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata.

La predetta circolare è però da ritenersi superata dalla circolare del 5 agosto 2010 emessa dall’Inps.

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