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Contratti a progetto dopo la Riforma: chiarimenti del Ministero

 Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 29/11 dicembre 2012, ha chiarito i nuovi requisiti dei contratti a progetto, introdotti dalla Riforma del Lavoro e sintetizzabili in poche parole: la genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, dal risultato finale alla specificità. Requisiti da rispettare, pena una sanzione per il committente: la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La nuova disciplina dei contratti a progetto voluta dal Ministro Fornero mira a porre dei limiti alla stipula dei contratti a progetto, soprattutto per frenare l’utilizzo non corretto di questa tipologia di contratto parasubordinato. Pertanto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a chiarire i requisiti dei contratti a progetto e le modalità operative per il proprio personale ispettivo.

Gli ispettori di lavoro delle Direzioni provinciali e territoriali del lavoro di saranno così in grado di svolgere una corretta attività di vigilanza nell’ambito dei contratti a progetto, in base alle novità introdotte dai commi 23-24-25, dell’articolo 1, della Riforma del Lavoro, la legge n. 92 del 2012, in vigore dal 18 luglio 2012.

Pertanto, in base all’art. 61 comma 1 del D. Lgs. 276 del 2003 (Riforma Biagi), il progetto è l’unico requisito indispensabile per ristabilire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero).

In quanto al requisito di un determinato risultato finale, il Ministero precisa che “il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l’attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile. In altri termini il risultato finale che si attende dall’attività prestata del collaboratore è parte integrante del progetto e allo stesso tempo elemento necessario ai fini della sua validità”.

Pertanto, la stipula di contratti a progetto è subordinata all’individuazione di un risultato finale, che il collaboratore s’impegna a raggiungere in un certo arco di tempo e che, naturalmente, deve rispondere ad un’interesse specifico del committente. Quindi, per rispondere ai requisiti della legge Fornero, il progetto indicato nel contratto dev’essere caratterizzato da contenuti e obiettivi realizzati e raggiunti dal lavoratore in autonomia, deve cioè recare l’impronta di un suo lavoro autonomo, non di un lavoro di routine e ripetitivo.

Il Ministero, in sintesi, precisa che il lavoratore non deve presentare un progetto eseguito in base a ripetitive indicazioni di quanto c’è da fare, ma realizzato seguendo una propria autonomia operativa, senza alcuna indicazione al riguardo da parte del committente, quindi portato a termine mediante un lavoro autonomo. Gli ispettori al lavoro devono poter verificare una vera e propria collaborazione a progetto, in cui il collaboratore ha completa autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti che gli vengono assegnati.

Il ruolo della contrattazione collettiva è quello di delimitare l’ambito applicativo individuando le attività non consentite con il ricorso al contratti a progetto. Il Ministero su questo punto precisa che l’intervento delle parti sociali non condiziona l’applicabilità della presunzione, in quanto l’intervento dei CCNL è facoltativo.

APPROFONDIMENTI
*Dal Ministero nuovi chiarimenti per la verifica delle collaborazioni a progetto
*Come scoprire i contratti a progetto fraudolenti

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