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Dal Ministero del lavoro nuovi chiarimenti in materia di co.co.pro.

 La circolare n. 7 dello scorso 20 febbraio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato, sul proprio sito internet, intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla utilizzabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.) in particolari ambiti: quello delle ONG/ONLUS, quello delle organizzazioni socio assistenziali e quello relativo all’attività di promoter.

La circolare, avente come oggetto “L. n. 92/2012 – collaborazione coordinata e continuativa a progetto – lavoro nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali e attività dei c.d. “promoters” – indicazioni operative per il personale ispettivo”, è in realtà la risposta alla richiesta di diversi chiarimenti in ordine alla possibilità di far ricorso alla tipologia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, come modificati dall’art. 1, commi 23-25, L. n. 92/2012.

Nella questione si chiede se un lavoro configurato come collaborazioni coordinate e continuative a progetto è anche applicabile al lavoro svolto all’interno di organizzazioni non governative (ONG/ONLUS) e di organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie e che nelle attività svolte nel settore commerciale dai cosiddetti “promoters”.

Infatti, dalla recente Riforma del Lavoro fortemente voluta dal governo Monti si è assistito alla traduzione in legge del consolidato orientamento giurisprudenziale volto a delimitare l’ambito di utilizzo del contratto a progetto, esclusivamente per lo svolgimento di attività connotate dal raggiungimento di uno specifico risultato obiettivamente riscontrabile e non coincidente con l’oggetto sociale dell’impresa committente.

Per il Ministero del Lavoro

In sostanza, ove l’attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore, appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale in esame.
Più in particolare, la sussistenza di una genuina co.co.pro. è condizionata, nei settori in esame, alla presenza dei seguenti elementi:

  • assoluta determinatezza dell’oggetto dell’attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione;
  • circoscritta individuazione dell’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;
  • apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;
  • possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi.

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