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Contratto a progetto: nuovi requisiti per ruoli promoter e Onlus

 INAIL e Ministero del Lavoro comunicano cambi di regole e requisiti per il contratto a progetto nelle aziende, in particolare per i ruoli di promoter e le onlus, definendo meglio la disciplina del contratto di lavoro per la collaborazione a progetto. Gli adempimenti assicurativi dei co.co.pro restano invariati, ma gli ispettori hanno precise istruzioni per la verifica della corretta applicazione delle nuove regole per la trasformazione del contratto.

Infatti, l’INAIL ha fornito precise indicazioni sui requisiti da verificare mediante controlli ispettivi e il Ministero ha posto delle condizioni per le assunzioni di co.co.pro. nelle Onlus e nelle organizzazioni a carattere assistenziale, escludendo in particolare la stipula di contratti a progetto nelle imprese che si avvalgono di promoter.

Con la circolare 7/2013 il Ministero del Lavoro precisa che le aziende possono stipulare un contratto a progetto solo per attività relative al «raggiungimento di uno specifico risultato, obiettivamente riscontrabile e non coincidente con l’oggetto sociale dell’impresa committente. Il progetto gestito autonomamente dal collaboratore non può sinteticamente identificarsi con l’oggetto sociale, ma deve essere caratterizzato da una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato atteso e rappresentare una vera e propria “linea guida” contenente le modalità di esplicitazione dell’obbligazione del collaboratore».

Per quanto riguarda le ONG/ONLUS e altre organizzazioni socio assistenziali, si possono stipulare contratti a progetto solo a determinate condizioni. Ovvero, non si possono stipulare contratti a progetto con collaboratori che seguono direttive specifiche del committente senza una propria autonomia tecnica e metodologica. L’autonomia del contratto può essere riconosciuta solo se il collaboratore determina autonomamente la quantità e i tempi della prestazione socio/assistenziale da eseguire (interpello n. 5/2010).

Le condizioni in dettaglio:
*l’attività del collaboratore deve essere connotata da elementi di specificità puntualmente indicati nel progetto e finalizzati ad un risultato autonomo mediante un’attività che presenti chiari margini di autodeterminazione del prestatore,
*l’oggetto dell’attività del collaboratore deve essere ben descritto, anche se è parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione,
*dev’essere individuato il periodo necessario per l’espletamento dell’attività progettuale ai fini dello specifico risultato finale,
*il collaboratore deve avere apprezzabili margini di autonomia operativa, riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione, che non può essere una mera esecuzione di altre direttive del committente,
*possibilità di obiettiva verifica sul raggiungimento dei risultati attesi.

Per quanto riguarda i promoter, ossia le figure professionali che svolgono attività quasi analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite, il Ministero precisa che per queste attività si possono stipulare altri contratti di natura autonoma, come quelli previsti dalla legge 173/2005 sulla vendita a domicilio, che comportano l’obbligo del tesserino di riconoscimento (D.Lgs. 114/1998), e una prestazione di carattere occasionale con un tetto annuo di guadagno non superiore a 5mila euro.

In riferimento agli adempimenti assicurativi INAIL, la circolare numero 13 del 19 febbraio 2013 dell’INAIL conferma gli obblighi di copertura assicurativa per i contratti a progetto. Il premio assicurativo è invariato: un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente, calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore.

Comunque, le aziende non possono stipulare liberamente contratti a progetto e il personale ispettivo deve verificare che il progetto non abbia invece il fine di dissimulare il reale rapporto di lavoro. In questo caso, si verifica un contratto a progetto illegittimo soggetto a sanzione, ovvero alla trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato a partire dalla data in cui è iniziata la collaborazione (art. 1, comma 24, legge 92/2012, che modifica l’art. 69, comma 1 del Dlgs 276/2003).

Si precisa che questa norma vale solo per i rapporti di lavoro instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma, mentre le collaborazioni già in corso a tale data possono proseguire fino alla scadenza del contratto.

APPROFONDIMENTI
*Dal Ministero nuovi chiarimenti per la verifica delle collaborazioni a progetto
*Come scoprire i contratti a progetto fraudolenti
*Dal contratto a progetto a quello di tipo subordinato

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