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Contratti a progetto: non per tutte le attività

 Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 del 2012, fornisce chiarimenti sulle attività per le quali sono vietati i contratti a progetto, in quanto “difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di lavoro di natura autonomo”.

Più esattamente, il Ministero del Lavoro indica “a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, quelle attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di lavoro di natura autonoma”.

Sono indicazioni rivolte in particolare al personale ispettivo che, proprio in base a questi chiarimenti, può decidere la trasformazione del contratto di lavoro a progetto in un contratto a tempo indeterminato. Pertanto, per le figure che indicheremo di seguito, il personale ispettivo procederà a ricondurre eventuali contratti di lavoro a progetto nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto la loro attività non è finalizzata ad un progetto specifico realizzato in autonomia e obiettivamente verificabile.

Le attività considerate rapporto di lavoro dipendente e per le quali il contratto a progetto è vietato, sono in particolare quelle svolte dai seguento soggetti: *gli addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; *gli addetti alle agenzie ippiche; *gli addetti alle pulizie; *gli autisti e gli autotrasportatori; *i baristi ed i camerieri; *i commessi e gli addetti alle vendite; *i custodi ed i portieri; *le estetiste ed i parrucchieri; *i facchini; *gli istruttori di autoscuola; *i letturisti di contatori; *i magazzinieri; *i manutentori; *i muratori e le altre qualifiche operaie dell’edilizia; *i piloti e gli assistenti di volo; *i prestatori di manodopera nel settore agricolo; *gli addetti alle attività di segreteria ed i terminalisti; *gli addetti alla somministrazione di cibi o bevande; *le prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.

APPROFONDIMENTI
*Contratti a progetto dopo la Riforma: chiarimenti del Ministero
*Dal Ministero nuovi chiarimenti per la verifica delle collaborazioni a progetto
*Chiarimenti sul lavoro a progetto nei call center

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