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In arrivo i nuovi contributi per le associazioni di volontariato

 Il Ministero del Lavoro informa che sono disponibili i modelli di domanda per l’anno 2012 e le linee guide di compilazione per i contributi in favore di associazioni di volontariato e Onlus per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche così come previsto dall’art. 96 della legge 21 dicembre 2000 n. 342 e dal D.M. attuativo 177/2010.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda, altresì, che la domanda di contributo può essere presentata dalle associazioni di volontariato – costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della medesima legge – e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all’art.10 del decreto legislativo n.460/1997, iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

Il Ministero ribadisce che la documentazione a corredo della domanda di contributo, relativa agli acquisti effettuati nell’anno 2012 deve essere elencata nell’Allegato 1 obbligatoriamente firmato, , ordinata e distinta per tipologia di beni acquistati:, ovvero ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Per gli effetti delle informazioni diffuse dal Ministero è necessario  compilare L’Allegato 2 esclusivamente e obbligatoriamente per l’acquisto di veicoli. L’allegato deve essere compilato in aggiunta all’atto di acquisto e al certificato di proprietà o al libretto di circolazione (nel caso di acquisizione del bene tramite leasing), specificando con esattezza i dati relativi al veicolo acquistato, alle modalità di acquisto, quali: pagamento diretto, acquisizione tramite leasing e acquisto a rate, evidenziandone la data di acquisto, il costo ed i riferimenti del venditore, nonché l’importo totale pagato nell’anno 2012.

Non solo, il Ministero ricorda che occorre compilare l’Allegato 3 obbligatoriamente, per ogni tipologia di beni acquistati, specificando l’utilità sociale coerentemente con le attività svolte dall’associazione, come da Statuto allegandone copia, mentre l’allegato 4 deve essere utilizzato solo esclusivamente e obbligatoriamente per l’acquisto di ambulanza, allestimento ambulanza e mezzi antincendio.

Si ricorda che il contributo ex art.96 Legge 342/2000 è alternativo e non cumulabile alla riduzione del 20% applicata dal concessionario al momento dell’acquisto dell’ ambulanza e mezzi antincendio.

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