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Contributi contratti a termine 2013

 La legge n. 92/2012 ha previsto delle specifiche norme sui contratti a termine che, di fatto, diverranno presto più cari. A partire dal 2013, infatti, le imprese dovranno pagare un contributo aggiuntivo dell’1,4 per cento a titolo di contribuzione al finanziamento dell’Aspi, il nuovo ammortizzatore sociale. Sebbene tale contributo possa esser loro restituito, ma per un massimo di sei mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, la situazione sembra divenire particolarmente penalizzante per le società che ricorrono a tale forma contrattuale.

Il contributo suddetto va infatti ad aggiungersi al contributo base dell’1,31 per cento, andando a gravare sui bilanci delle aziende.

Il contributo addizionale, come stabilito dalla legge sopra ricordata e come sottolineato da Italia Oggi, non si applicherà: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; c) per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, alle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; d) agli apprendisti; e) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Come sopra anticipato, ancora, ricordiamo che in caso di trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo aggiuntivo nei limiti delle ultime sei mensilità, e comunque successivamente al decorso del periodo di prova (rapporto a tempo indeterminato).
In merito, segnaliamo come la restituzione avvenga anche se il datore di lavoro assume il lavoratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, con conseguente restituzione attraverso la detrazione dalle mensilità che spettano, un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

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