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Riforma lavoro, convalida dimissioni volontarie: chiarimenti sulla nuova norma

 La convalida delle dimissioni volontarie rientra, come noto, fra le novità introdotte dalla Riforma Fornero nel mercato del lavoro.

La nuova modalità di convalida delle dimissioni volontarie con risoluzione consensuale, con l’art. 4 della L. n. 92/2012, ai commi 16-23 introduce un sistema che serve a verificare la reale volontà del lavoratore di dimettersi o di dare il proprio consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro e ad accertare la data effettiva delle dimissioni.

La nuova modalità viaggia su un doppio binario: in primis, è finalizzata a contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, ovvero la pratica ad uso proprio per cui il datore di lavoro, già al momento dell’assunzione, fa sottoscrivere al lavoratore le proprie dimissioni volontarie in un foglio senza data, da utilizzare al bisogno del datore di lavoro, derogando alla disciplina sul licenziamento: il lavoratore, in questo caso, è costretto a firmare per non perdere il lavoro.

In secondo luogo, il fine è quello di tutelare il legittimo affidamento del datore di lavoro per il comportamento concludente del lavoratore, al quale viene concesso di rinunciare alle dimissioni in un arco di tempo breve, oppure di ritirare il consenso dato alla risoluzione del rapporto di lavoro, dopo il quale le dimissioni acquisiscono piena validità.

La Riforma Fornero introduce, dunque, una norma generale, da applicare a tutti i casi di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale (art. 4, commi 17 e 18, L. n. 92/2012), e prevede un ampliamento della disciplina in vigore per la convalida delle dimissioni rassegnate in periodi particolari, come i periodi tutelati della gravidanza e della maternità o paternità (art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, sostituito dall’art. 4, comma 16, L. n. 92/2012).

Quindi, con quest’ultima disciplina, la disciplina della convalida viene estesa oltre che alla risoluzione consensuale del rapporto anche all’allungamento del periodo in cui vige l’obbligo di convalida, che ora è dai tre anni del bambino invece che da un anno di vita del bambino, non solo in caso di figlio legittimo, ma anche in caso di accoglienza di un minore in adozione o in affidamento. Infine, è stato stabilito ancora che la convalida è una condizione sospensiva per l’efficacia della cessazione del rapporto di lavoro.

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*Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, regime convalida per tutti i lavoratori

1 commento su “Riforma lavoro, convalida dimissioni volontarie: chiarimenti sulla nuova norma”

  1. eh no! eh no! perdonatemi ma questa legge é una presa per i fondelli!!!!!!!!! io l’ho provata sulla mia pelle !!!!!!!!!!!!!!!! il lavoratore oggi non é tutelato!!!!!!!!!!!cosa ne pensate della sottosrizione in calce sulla ricevuta dell’unilav? il datore di lavoro può fare quello che vuole come d’altronde lo ha sempre fatto !!!!!!!!!!!!!! io sono stato vittima di dimissioni volontarie dietro minacce tutto sottoscritto e firmato in un minuto !!!!!!!!!!!! e questa me la chiamate tutela del lavoratore? ma se ne vada aff…… la fornero e la sua legge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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