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Convezione Inps e Sistema Commercio ed Impresa

L’INPS con circolare del 25 febbraio 2011 n. 43 rende noto che in data 3 dicembre 2010 è stata sottoscritta una convenzione, con validità fino al 31 dicembre 2011 tra INPS stesso e la Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese (c.d. Sistema Commercio ed impresa), per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese (aderenti alla stessa Confederazione)  insieme ai contributi obbligatori (così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni).

L’INPS considererà versato solo il contributo indicato dai datori di lavoro, i quali utilizzeranno il flusso UNIEMENS.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le aziende aderenti a Sistema Commercio e Impresa, nell’utilizzare il flusso UNIEMENS devono utilizzare il codice “W230” per effettuare detti versamenti.

Nel caso in cui il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, allora è necessario procedere per importanza:

-la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali obbligatori,

-mentre solo l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.

Infine, il sistema Commercio ed Impresa deve provvedere a tutti gli eventuali oneri fiscali e spese per la trasmissione degli F24.

RINNOVO

Nel caso in cui il Sistema Commercio e Impresa voglia rinnovare la convenzione deve inviare all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, la richiesta scritta.

RESPONSABILITA’

Il Sistema Commercio ed Impresa solleva l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

ISTRUZIONI PER LE STRUTTURE TERRITORIALI

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le Strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla Sistema Commercio e Impresa apposito rendiconto dal quale risulti: l’ammontare dei contributi riscossi, relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle aziende di cui sopra; l’ammontare delle somme corrisposte nonché l’ammontare delle spese e dell’IVA trattenuta sui contributi riscossi

Per il testo completo della circolare e gli allegati si rimanda all’INPS.

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