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Convezione INPS e EBARTIGINATO

 L’INPS con circolare del 25 febbraio 2011 n. 44 rende noto che in data 15 novembre 2010 è stata sottoscritta una convenzione, con validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione, tra INPS stesso e l’ente Bilaterale  Nazionale dell’Artigianato (c.d. EBARTIGIANATO), per  la riscossione dei contributi  previsti dal CCNL sottoscritto il 3 giugno 2010 del settore metalmeccanico ed affini artigiani, e destinati al finanziamento dell’ente bilaterale stesso.

Il versamento di tali contributi avverrà tramite modello F24, utilizzando il codice causale EBAR.

I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento dell’Ente Bilaterale devono indicare, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” il codice causale distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali.

L’importo versato dai datori di lavoro verrà destinato sul conto corrente dell’EBARTIGIANATO.

L’INPS non può procedere ad esazione coattiva dei suddetti contributi né controllare o intervenire nei confronti delle aziende riguardo ai versamenti promessi.

I rapporti conseguenti all’attuazione della suddetta convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) devono instaurarsi direttamente fra le Associazioni sindacali e le aziende interessate.

È previsto inoltre, che l’ “EBARTIGIANATO” ristori  l’INPS per le spese affrontate per il servizio di riscossione dei predetti contributi.

Pertanto, per l’anno 2010, le spese sostenute dall’INPS sono state determinate nella misura di euro 0,11 per singola riga F24 per gestione delega.

Nel caso in cui, l’EBARTIGIANATO decida di rinnovare la convezione con l’INPS, dovrà comunicarlo a mezzo di lettera raccomandata entro 90 giorni prima della scadenza stessa.

Per il testo completo della circolare e gli allegati si rimanda all’ INPS.

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