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Nuova convenzione Inps con i datori di lavoro dell’Aquila

 L’Inps, attraverso il suo messaggio dello scorso 1° dicembre 2011 n. 23256, informa che è stata attivata una nuova convenzione per la riscossione dei contributi per l’assistenza contrattuale e per l’erogazione di indennità integrative di malattia ed infortunio, ai sensi della Legge n. 334 del 12 marzo 1968.

In base al testo della convenzione è necessario che i datori di lavoro che intendono avvalersi di questa possibilità devono, all’atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l’apposito riquadro in cui viene confermata l’applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l’INPS a trattenere l’importo convenuto.

Non solo, i datori di lavoro devono portare a conoscenza dei singoli lavoratori che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento dell’obbiettivo.

Di conseguenza la Sede dell’INPS provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 1,30% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l’art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co. 1, art.1 del D.L. 338/89.

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni l’importo complessivo sarà determinato sulla retribuzione imponibile calcolata come salario medio convenzionale dell’anno per il numero delle giornate accertate in via definitiva nell’anno precedente.

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e malattia e infortunio avviene anche nel caso in cui per agevolazioni di legge non è prevista la riscossione del contributo obbligatorio.

Le Associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro costituiranno formalmente il comitato provinciale di gestione della cassa integrativa di trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza contrattuale, comunicando alla sede dell’INPS, firmataria della presente convenzione il codice IBAN del conto corrente su cui effettuare le rimesse dei contributi e il nome del rappresentante del Comitato di gestione.

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