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Sono disponibili gli elenchi del cinque per mille

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che sono disponibili gli elenchi dei pagamenti effettuati del cinque per mille anno 2009 ed anni precedenti.

Infatti, il Ministero rende disponibili gli elenchi dei pagamenti relativi all’anno 2009, effettuati nel corso del 2012 in favore delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il Ministero ha diviso l’elenco dei beneficiari in tre distinti documenti: un elenco fornito dall’Agenzia delle entrate e due elenchi di beneficiari denominati noIBAN (coloro che non avevano fornito all’Agenzia delle entrate le coordinate bancarie/postali o non avevano un conto corrente, nonostante l’invito dell’Agenzia a comunicare i dati richiesti).

ll 5 per mille è confermato anche per il 2012 visto che la Legge di Stabilità – Legge n. 183 del 12 novembre 2011 – conferma lo strumento del 5 per mille anche per l’anno fiscale 2011: il tetto delle risorse destinate al 5 per mille nel 2012 è pari a 400 milioni di euro.

Per effettuare la scelta basta firmare nell’apposito riquadro del CUD,  del modello 730 o  del Modello Unico Persone Fisiche e riportare nell’apposito spazio il codice fiscale dell’organizzazione scelta.

Si ricorda che la corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, sulla base degli elenchi predisposti dall’Agenzia delle entrate, è definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Non solo, l’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti di aver cessato l’attività o di non svolgere più l’attività’ che da’ diritto al beneficio.  Il Ministero invita gli enti a verificare l’esattezza delle coordinate di accredito del 5 per mille e ricorda che le somme vanno spese e rendicontate entro un anno dalla data di erogazione, previsto dall’articolo 12 dell’DPCM del 23 aprile 2010.

Il rendiconto, dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale del Terzo Settore a Roma per gli enti che hanno percepito contributi di importo superiore o uguale a 20.000 euro entro 30 giorni dopo la scadenza.