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Enpals, in arrivo il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici

L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, Enpals, con la circolare n. 13 del 11 novembre 2011, informa che l’articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria (GU n. 164 del 16 luglio 2011), ha istituito, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.

Ai fini del prelievo del contributo di perequazione e per il computo dello stesso è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

L’Enpals ricorda che il contributo di perequazione è pari al 5 per cento della parte eccedente l’importo di 90.000 euro e fino a 150.000 euro, ed al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione, il trattamento pensionistico complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a 90.000 euro lordi annui.

L’Ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo fa presente che l’importo minimo del contributo annuo da trattenere, calcolato su tutte le pensioni del soggetto, è pari a 12,00 euro annui.

Il contributo che deve essere versato è pari, per trattamenti pensionistici superiori a 90mila euro ma inferiori a 150mila, alla relazione (totale pensione – 90.000,00)*0,05 e in caso di assegni pensionistici superiori a 150mila euro il contributo è calcolato come [(150.000,00 – 90.000,00)*0,05 + (totale pensione – 150.000,00) * 0,10)].

Ricordiamo che nulla è dovuto per trattamenti pensionistici inferiori a 90mila euro annui, ma non solo, l’Enpals ricorda che nel caso di titolarità di più pensioni erogate da Enti diversi, il contributo annuo è trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati: il Casellario ha così provveduto all’elaborazione di tutti i dati ed alla comunicazione della trattenuta.

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