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Eureka, quando l’invenzione è del lavoratore

 Questa materia è regolata dall’articolo 2590 del codice civile e nella fattispecie si applicano anche le opere dell’ ingegno create dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. Oggi, il lavoratore che rientra in questa tutela non è solo quello subordinato ma anche quello con contratto a progetto.

I diritti patrimoniali sono oggetto di una apposita disciplina che ha sostituito l’articolo 23 e seguenti della legge n. 1127 del 1939. In questo contesto ci riferiamo alla norma dettata dal codice della proprietà intellettuale (art. 64 del D.Lgs n. 30 del 2005).

La legge distingue tre situazioni:

  • Invenzione di servizio. Il lavoratore è stato assunto con il preciso scopo di trovare invenzioni tali da essere sfruttate economicamente dal datore di lavoro, in questo caso al lavoratore viene riconosciuto la paternità dell’invenzione mentre il diritto patrimoniale dell’invenzione è del datore di lavoro.
  • Invenzione d’azienda. Il lavoratore giunge all’invenzione in maniera indiretta durante il proseguimento della sua attività lavorativa. Anche in questo caso i diritti patrimoniali dell’invenzione appartiene all’azienda ma deve pagare al suo dipendente un cosiddetto equo premio calcolato sulla base dell’effettivo valore dell’invenzione.
  • Invenzione libera o occasionale. Il dipendente giunge all’invenzione al di fuori del rapporto di lavoro, ma nel contempo ha utilizzato le conoscenze acquisite nell’ambito lavorativo. In questo specifico caso l’invenzione appartiene al lavoratore con tutti i diritti patrimoniali conseguenti. In questo caso, però, se l’oggetto dell’invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro, allora quest’ultimo ha diritto di prelazione, vale a dire può acquisire l’uso o la proprietà del brevetto dietro il pagamento di un equo compenso. Secondo alcune interpretazioni, il datore di lavoro deve pagare un canone o un prezzo decurtato di una somma corrispondente agli eventuali aiuti forniti dal datore di lavoro.

Per qualsiasi controversia in merito all’equo compenso, sul canone o sul prezzo per l’invenzione libera esiste un apposito collegio. Le controversie di questo genere sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale (art. 134 del D.Lgs n. 30 del 2005).

I contratti collettivi di ogni singola categoria di lavoro possono stabilire regole diverse in genere di maggior favore per il lavoratore.

Infine, le invenzioni dei ricercatori universitari sono oggetto di una disciplina speciale più favorevole al lavoratore ricercatore (art. 65 del D.Lgs n. 30 del 2005).

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