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Ferie non godute e contribuzione lavorativa

La corte di Cassazione con sentenza n. 11262 del 10 maggio 2010 ha stabilito che il carattere risarcitorio delle somme corrisposte per ferie non godute non è di ostacolo all’assoggettamento a contribuzione trattandosi, in ogni caso, di un compenso corrisposto in dipendenza di un rapporto di lavoro ed in relazione ad una prestazione effettuata ed è riconducibile all’ambito dell’articolo 12 della legge n. 153/1969.

In effetti, l’articolo 12 stabilisce che per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Secondo quanto stabilisce l’articolo 12 sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo di diaria o d’indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, e i rimborsi a pié di lista che costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione o in occasione del lavoro.

Non solo anche le indennità di anzianità e di cassa, le indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare e le gratificazioni o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all’andamento aziendale.

L’articolo 12 prevede anche l’esclusione degli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

Per i produttori di assicurazione resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo lordo dei compensi stessi.

L’elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo e la retribuzione é presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

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