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La formazione degli esperti sulle attrezzature di lavoro

 Decise novità per le attrezzature di lavoro; in effetti, dal 12 marzo 2013 l’uso delle attrezzature di lavoro, ossia le macchine da cantiere, quali gru a torre e le macchine movimento terra  – ad esempio escavatori, pale caricatrici frontali o pale meccaniche  – dovrà essere riservato ai lavoratori in possesso di un “patentino”, ovvero “ai lavoratori allo scopo incaricati”.

Questa rappresenta una interessante novità per il settore perché i lavoratori dovranno acquisire una specifica abilitazione che si concretizza con la frequenza di un prticolare corso ad hoc.

In effetti, per ciascuna categoria di macchine, sarà necessario seguire un corso di formazione e di addestramento della durata variabile da 16 a 24 ore, con verifica finale dell’apprendimento.

La nuova regolamentazione riguarda però anche le altre macchine edili o industriali, quali piattaforme aeree, carrelli elevatori, gru su autocarro, autogru.

Al ,momento si aspetta l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

La novità introdotta non è di poco conto perché prima dell’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regione, la formazione, l’addestramento e la verifica dell’apprendimento insieme al giudizio d’idoneità di un lavoratore alla manovra delle attrezzature elencate, era sempre e comunque a carico del datore di lavoro.

In precedenza, era il datore di lavoro che si preoccupava di organizzare o gestire questi corsi avvalendosi o meno a propria discrezione di ausili didattici esterni. Il percorso formativo risultante, condotto e governato dal datore di lavoro, sostituiva sostanzialmente l’attuale abilitazione.
Dal prossimo 13 marzo 2013, i lavoratori dovranno ottenere l’abilitazione non più dal datore di lavoro, ma esclusivamente attraverso enti di formazione preventivamente accredidati dalle regioni.

I lavoratori che attualmente già svolgono queste attività dovranno essere, sotto la sola guida dell’organizzazione aziendale, il riconoscimento della formazione pregressa, eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento e/o dalla verifica di apprendimento.

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