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Dal Ministero novità in fatto di sicurezza delle macchine

 Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la circolare n. 30 dello scorso 24 dicembre 2012 recante ‘Problematiche di sicurezza delle macchine – Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette ‘bracci gru’, vengono fornite  precisazioni sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate nella esecuzione dell’attività vivaistica e più in generale nei capannoni, al fine di consentire una migliore tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell’uso sicuro delle specifiche attrezzature di lavoro, in conformità con quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

La circolare intende fornire alcune precisazioni in merito all’uso delle attrezzature da lavoro; infatti, il Ministero ha risposto ad alcune segnalazioni in merito ad alcuni quesiti inerenti la tematica e al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella valutazione circa la conformità delle attrezzature alla direttiva macchine.

In particolare, nella esecuzione delle attività vivaistica e più in generale nei capannoni, vengono utilizzate macchine che permettono la movimentazione, il sollevamento ed il trasporto dei materiali.

Nello specifico, per lo spostamento dei materiali sono normalmente adoperate delle macchine la cui struttura di base può accogliere attrezzature di tipo diverse permettendo di effettuare lavorazioni specifiche e differenti tra loro.

Il Ministero precisa che, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro, gli utilizzatroi devono attenersi a quanto previsto dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e tenere conto che l’attrezzatura di lavoro deve risultare adeguata alla scopo. Infatti, alcuni costruttori, o utilizzatori, hanno fabbricato, o modificato, carrello elevatori consentendo il loro uso in contrasto con le funzioni originarie del carrello stesso.

Non solo, sempre il Ministero fornisce anche il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; infatti, attraverso il Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 è stato pubblicato il quarto elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

L’elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 19 settembre  2012.

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