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Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sulla sicurezza delle macchine agricole semoventi-motoagricole

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la sua Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero, ha emanato la circolare n. 25 del 25 ottobre 2012, con la quale evidenzia l’elaborazione di un documento tecnico per l’utilizzo le attrezzature di lavoro corredate dei dispositivi di sicurezza, relativamente le macchine agricole semoventi.

Il Ministero ricorda che l’Inail, con la sua linea guida “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di carico ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08”, ha chiarito alcune questioni di sicurezza al fine di potenziare la prevenzione per il ribaltamento utilizzati nei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole).

Infatti, per l’Inail possono essere ricondotti essenzialmente a dispositivi di prevenzione di tipo passivo, ossia interventi finalizzati ad evitare o comunque a ridurre la possibilità che il verificarsi di un evento pericoloso comporti conseguenze per l’incolumità del lavoratore.

È possibile racchiudere in due punti i diversi dispositivi utilizzati, ossia, così come lo stesso Istituto ha posto in evidenza nella sua linea guida:

  • dispositivo di protezione in caso di capovolgimento della motoagricola, ossia una struttura installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento della motoagricola durante una utilizzazione normale.
  • dispositivo che trattiene l’operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative della motoagricola (cinture di sicurezza).

L’Inail, poi, ricorda che In Italia l’adeguamento dei trattori con piano di carico già in uso, attraverso il montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, è reso obbligatorio, sia per i datori di lavoro come anche per i lavoratori autonomi, dal D.Lgs 81/2008.

Non solo,

se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra le parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, il decreto prevede che debba essere installato un sistema di ritenzione del conducente ad esempio cintura di sicurezza

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