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Governo, le nuove misure sulla sicurezza

Il governo ha deciso di predisporre nuove  misure urgenti in fatto di sicurezza.

Così, il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010, il Decreto Legge n. 12 novembre 2010 n. 187 contenente misure urgenti in materia di sicurezza.

Il decreto è abbastanza variegato tanto da comprendere due punti in materia di lavoro. In effetti, l’articolo 2 del decreto n. 187 conferisce ulteriori compiti agli steward presenti negli impianti sportivi.

In particolare, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorità di pubblica sicurezza, in aggiunta ai compiti previsti agli steward, o addetto agli impianti sportivi, possono essere conferiti altri servizi come ausiliari dell’attività di polizia per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

Ricordiamo che le società di calcio che ospitano l’evento, sono responsabili del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori e, a questo scopo, utilizzano lavoratori che sono poi chiamati steward.

L’intera attività viene svolta sotto la vigilanza del Gos (Gruppo Operativo di Sicurezza), il quale opera in permanenza presso ogni impianto sportivo ed è presieduto da un funzionario di polizia nominato dal questore (delegato per la sicurezza).

Del Gos fanno parte funzionari dei Vigili del fuoco, del Servizio sanitario, della Polizia municipale.

L’articolo 9, al contrario, contiene modifiche alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di confisca.

In particolare, l’articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è stato opportunamente modificato. Infatti, ora il legislatore ha stabilito che in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è  sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento.

La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

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