Home » Inpdap, trattamento di fine servizio

Inpdap, trattamento di fine servizio

Avevamo già messo in evidenza che dal 1 gennaio del 2011 cambia il calcolo del trattamento di fine servizio del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, così come ha stabilito la recente manovra finanziaria di luglio, di competenza dell’Inpdap.

Il nuovo trattamento di fine servizio sarà il risultato di una prestazione costituita dalla somma di due importi: il primo calcolato  in base alle modalità previste dalla specifica normativa del tfs sull’anzianità maturata al 31 dicembre 2010 e il secondo calcolato  in base alle regole dettate per il Tfr, o trattamento di fine rapporto.

Occorre, però, anche tenere conto dei periodi riscattati.

I  riscatti ai  fini Tfs,  la cui domanda è presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente  al 1° gennaio 2011, influiscono, ai fini del calcolo degli anni utili, sulla individuazione della  prima quota Tfs contribuendo ad aumentare l’anzianità utile.

Al contrario, i riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 2010 hanno l’effetto di trasformare  i  relativi  periodi  in  quote  di  retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate  in base alle modalità previste per  la  seconda quota Tfs   e da valorizzare nell’anno di presentazione della domanda  di  riscatto.

Per effetto di questa novità i mesi  riscattati si  trasformano  in altrettante quote di Tfs che, dalla data della domanda, si rivalutano  unitamente  agli  accantonamenti  del  6,91  per cento.

Altro aspetto da non trascurare è l’arrotondamento degli anni utili ai fini del calcolo della quota spettante. Si passa al periodo semestrale a quello mensile per effetto dell’introduzione del sistema di calcolo introdotto con il tfr.

Per la prima quota, i periodi superiori a 6 mesi si arrotondano ad anno intero, qualora, poi, se nell’anzianità utile al 31 dicembre 2010, comprensiva dei servizi  o periodi riscattati, risulta una frazione di anno superiore a 6 mesi allora questa parte si arrotonda ad anno intero.

La medesima  regola  si  applica anche ai casi di anzianità superiore a sei mesi al 31 dicembre 2010.

In merito alla seconda quota del Tfs stabilita con il sistema Tfr le frazioni dell’ultimo anno di servizio devono essere proporzionalmente ridotte e l’aliquota del 6,91% è applicata alla retribuzione contributiva utile mensile.

Le  frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni sono calcolate come mese intero.

Lascia un commento