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Chiarimenti sulle indennità ex Inpdap

 L’Inps, attraverso la circolare n. 123 del 18 ottobre 2012, fornisce alcuni chiarimenti sull’erogazioni dei trattamenti ex Inpdap di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto, il trasferimento dei montanti contributivi di previdenza complementare e sull’erogazione dell’indennità di morte dell’assicurazione sociale vita.

Il maggiore Istituto previdenziale italiano ricorda che con il messaggio n. 1196 del 23 gennaio 2012 e n. 10424 del 20 giugno 2012, già in precedenza aveva impartito alle Sedi le prime istruzioni operative per la gestione delle attività contabili inerenti all’erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, utilizzando le applicazioni già in uso presso l’Inpdap.

Con questa circolare l’Inps intende ricordare le disposizioni normative e procedurali utilizzate per disciplinare l’erogazione delle prestazioni in oggetto e si forniscono le istruzioni per la rilevazione contabile delle prestazioni in argomento.

Le prestazioni coinvolte in questa circolare riguardano il trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio), il trattamento di fine rapporto, i montanti di previdenza complementare conferiti ai fondi pensione, le indennità di morte oltre alle istruzioni operative per la lavorazione delle prestazioni  e dei conferimenti di previdenza complementare.

Si ricorda che l’indennità di morte è disciplinata dalla legge n. 1436 del 28 luglio 1939 e dall’art. 29 della legge n. 155/1981, consiste in una somma di denaro in caso di decesso degli iscritti all’Assicurazione sociale vita e/o dei loro familiari a carico.
Risultano iscritti i dipendenti degli enti di diritto pubblico nonché i lavoratori dipendenti di altri enti ed istituzioni pubbliche che ne hanno ottenuto l’iscrizione in via facoltativa o tramite convenzione. Possono proseguire l’iscrizione all’assicurazione i pensionati che ne abbiano fatto  richiesta entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Al contrario, l’indennità di buonuscita è una somma di denaro “una tantum” corrisposta al personale civile e militare delle amministrazioni statali,  al momento della cessazione dal servizio, dopo almeno un anno di iscrizione alla gestione.

Questa indennità è riservata ai dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 nonché ai dipendenti cosiddetti “non contrattualizzati” ed è erogata dalla Gestione per il trattamento di fine servizio al personale dipendente delle Amministrazioni statali – gestione contabile INB (ex ENPAS).

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