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Inpdap, il trattamento di fine servizio del personale non di ruolo

Il nostro istituto previdenziale del settore pubblico ha deciso, attraverso la nota operativa n. 34 del 26 ottobre 2011, di offrire alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dell’iscrizione ai fini dell’indennità premio di servizio o dell’indennità di buonuscita (TFS) del personale assunto in posizione non di ruolo.

È bene ricordare che la recente nota emessa dall’Istituto previdenziale pubblico trova applicazione solo ed esclusivamente per il personale in regime TFS e non riguarda il personale cosiddetto contrattualizzato assunto nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000. Non solo, risulta anche escluso il personale in servizio nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 che rientra nel regime di trattamento di fine rapporto. In effetti, per i casi non previsti, così come sopra riportati, occorre fare riferimento alla circolare n. 11 del 12 marzo 2001 ed alle sue modifiche ed integrazioni successive.

La nota dell’Inpdap tiene a precisare che è in regime TFS il personale contrattualizzato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 nonché il personale in regime di diritto pubblico previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e da altre disposizioni a carattere speciale, qualunque sia la data di assunzione.

In base alle disposizioni, il personale in regime di diritto pubblico (non tutte iscritte all’Inpdap ai fini del Tfs) sottratte alla generale disciplina del lavoro pubblico cosiddetto “contrattualizzato”e che sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti comprendono i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nell’ambito delle materie contemplate dal D.Lgs.C.P.S. 691/1947 (risparmio e funzioni creditizia e valutaria) e dalle leggi n. 281/1985 (tutela del risparmio e valori mobiliari) n. 287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato) e quindi Banca d’Italia, Consob e Autorità garante della concorrenza e del mercato e i dipendenti dell’Isvap.

Nell’ elenco delle categorie si possono anche includere i dipendenti dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità per l’energia elettrica ed il gas, i dipendenti dell’Autorità garante nelle comunicazioni, i dipendenti del Garante per la protezione dei dati personali, il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (esclusi però i volontari),  il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e ricercatori universitari, i dipendenti della Camera e del Senato, i dipendenti della Corte Costituzionale e, infine, i dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Per gli effetti della nota Inpdap il personale di ruolo consegue il diritto al TFS dopo almeno un anno di iscrizione all’ex Enpas od all’ex Inadel e che il personale non di ruolo è obbligatoriamente iscritto all’Inpdap ai fini del TFS dal primo giorno di servizio.

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