Chiarimenti sul trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici

 L’Inps, con messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012, fornisce indicazioni operative in merito al personale dipendente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI), nonché in relazione all’età di collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN.

Con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Inpdap, il trattamento di fine servizio del personale non di ruolo

Il nostro istituto previdenziale del settore pubblico ha deciso, attraverso la nota operativa n. 34 del 26 ottobre 2011, di offrire alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dell’iscrizione ai fini dell’indennità premio di servizio o dell’indennità di buonuscita (TFS) del personale assunto in posizione non di ruolo.

È bene ricordare che la recente nota emessa dall’Istituto previdenziale pubblico trova applicazione solo ed esclusivamente per il personale in regime TFS e non riguarda il personale cosiddetto contrattualizzato assunto nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000. Non solo, risulta anche escluso il personale in servizio nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 che rientra nel regime di trattamento di fine rapporto. In effetti, per i casi non previsti, così come sopra riportati, occorre fare riferimento alla circolare n. 11 del 12 marzo 2001 ed alle sue modifiche ed integrazioni successive.

Il trasferimento del TFS/TFR dei dipendenti pubblici

 La soppressione degli enti di diritto pubblico, con la contestuale attribuzione di funzioni e risorse ad altre pubbliche amministrazioni (previsto dall’articolo 7 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122), implica che al personale degli enti soppressi trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1988 n. 554 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al Dpr 22 marzo 1993, n. 104.

Queste disposizioni disciplinano il trattamento di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da processi di mobilità.

Pensionamento dipendenti pubblici per l’anno 2011

Le ultime manovre economiche hanno inciso in maniera sostanziale sul trattamento previdenziale dei dipendenti della pubblica amministrazione tanto da ipotizzare una disparità tra le lavoratrici del pubblico impiego rispetto a quello del segmento privato.

Parliamo di lavoratori che hanno visto anche la loro liquidazione, ossia il loro trattamento di fine servizio (TFS) o trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR),  diluita negli anni per importi superiori agli 90,000 euro.

Non solo, il Legislatore è intervenuto in modo pesante sul trasferimento dei contributi Inpdap verso l’Inps rendendo questa operazione onerosa allo scopo di impedire di usufruire della pensione Inps riservata alle lavoratrici iscritte al maggiore istituto previdenziale del settore privato.

Chiarimenti in merito al TFS per i dipendenti pubblici

 Il recente testo legislativo, legge n. 122/2010, ha posto diverse modifiche in merito alla corresponsione del trattamento di fine servizio, o TFS, da parte del personale iscritto all’Inpdap suscitando, a riguardo, dubbi interpretative tanto che la Direzione centrale delle Previdenza dell’istituto previdenziale pubblico ha deciso di chiarire diversi aspetti ad esso correlati.

In effetti, il nuovo sistema di calcolo adottato dall’amministrazione pubblica ha suscitato diverse perplessità.

Inpdap: proroga per opzione TFR

 L‘Inpdap (istituto di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e secondo pilastro della previdenza dopo l’Inps) con nota operativa n. 16 del 30 marzo 2011 ha reso noto la proroga al 31 dicembre 2015 del termine per l’esercizio dell’opzione per il Trattamento di fine rapporto (c.d TFR).

Ricordiamo che l’Inpdap ha le seguenti funzioni e scopi:

•governa e controlla l’intero processo di costituzione e aggiornamento delle posizioni assicurative degli iscritti,

•trasmette periodicamente all’Inps le informazioni relative ai dipendenti pubblici, per aggiornare il Casellario unificato delle posizioni assicurative dei dipendenti delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni,

•pubblica ogni anno, dal 2004, un Bilancio Sociale (tra i primi realizzati nella pubblica amministrazione), avvalendosi anche di procedure per la pianificazione degli obiettivi e di indicatori per la misurazione delle prestazioni degli Uffici.