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Il trasferimento del TFS/TFR dei dipendenti pubblici

 La soppressione degli enti di diritto pubblico, con la contestuale attribuzione di funzioni e risorse ad altre pubbliche amministrazioni (previsto dall’articolo 7 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122), implica che al personale degli enti soppressi trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1988 n. 554 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al Dpr 22 marzo 1993, n. 104.

Queste disposizioni disciplinano il trattamento di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da processi di mobilità.

A questo proposito, l’Inpdap, con la nota operativa n. 25 del 23 giugno 2011, intende offrire una serie di informazioni con particolare riferimento alle prestazioni di fine servizio.

La nota dell’Inpdap ricorda che al personale trasferito si applicano, dalla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione o ente di destinazione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dello stesso ente.

Per la precisione, il maggiore istituto previdenziale del settore pubblico ricorda, che dalla data dell’avvenuto trasferimento, cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l’amministrazione o l’ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto.

Non solo, in caso di iscrizione all’Inpdap dell’ente di destinazione ai fini dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, la contribuzione all’Istituto deve essere versata anche per il personale trasferito dall’ente (soppresso) di provenienza e che l’amministrazione, l’ente o la gestione previdenziale di provenienza versa all’amministrazione, all’ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l’importo lordo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto liquidabile all’interessato alla data del trasferimento.

In particolare, per l’Ispesl, le cui funzioni e risorse sono state assegnate all’Inail, il relativo personale transitato all’Inail non è più iscritto all’Inpdap dal 31 maggio 2010.

Da tale data hanno effetto la soppressione dell’ente e il trasferimento delle sue funzioni all’amministrazione subentrante. Pertanto il 30 maggio 2010 è l’ultimo giorno di iscrizione all’Inpdap da considerare per la quantificazione del maturato Tfs/Tfr.

Maggiori informazioni al sito dell’Inpdap.

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