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Senato, ferma la legge sui lavoratori che assistono familiari disabili

Il disegno di legge Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 maggio 2010 in un testo risultante dall’unificazione di diversi disegni di legge.

Attualmente è fermo al Senato dal 28 luglio 2010 presso l’undicesima Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente.

Il disegno di legge prevede l’esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico, Inpdap. Nel testo approvato alla Camera si prevede un  trattamento economico temporaneo pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, anche per i dipendenti che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita quotidiana.

L’esonero dal servizio per il personale opera sino al 31 dicembre 2012. L’esonero opera, anche in assenza dei requisiti di anzianità massima contributiva, in favore dei dipendenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e delle dipendenti che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo, a fronte del versamento e dell’accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

Non solo, il testo approvato dalla Camera prevede diverse misure in favore dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato.

In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita è riconosciuto, su richiesta, il diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico.

Il diritto previdenziale è riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo, a seguito del versamento e dell’accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l’assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita.

Il diritto previdenziale è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo.