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Inps, rimborso dei buoni lavoro cartacei per lavoro occasionale

L’Inps con il  messaggio n. 12082 del 04 maggio 2010 intende fornire alcune indicazioni relative alla regolamentazione del sistema di lavoro occasionale di tipo accessorio così come prevede l’articolo 70 del decreto n. 276/2003 e successive modifiche.

L’istituto previdenziale ha fornito diverse precisazioni sulle modalità di rimborso dei voucher cartacei non utilizzati dai committenti anche in considerazione delle richieste di rimborso di buoni lavoro cartacei già pervenute presso alcune sedi.

In particolare, nella circolare n. 81/2008 è stato previsto che su tutto il territorio nazionale l’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’Inps.

Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla Sede provinciale INPS, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico.

Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti è stato stabilito pari a:

  • 9,50 € per il buono lavoro da 10 €
  • 19 € per il buono lavoro ‘multiplo’ da 20 €
  • 47,5 € per il buono lavoro ‘multiplo’ da 50 €.

Infatti il controvalore è determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese (art. 72, comma 4, D. Lgs. N. 276/2003 e successive modifiche), in considerazione dell’attività per la gestione dei voucher.

Non solo, l’istituto previdenziale pone in evidenza le procedure da seguire in caso si smarrimento o furto di voucher cartacei, occorsi sia a committenti sia a prestatori.

L’Inps ricorda infine la contribuzione a favore di beneficiari di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito.

In questo caso i lavoratori fruiscono di contribuzione figurativa, legata alla prestazione di disoccupazione, mobilità o integrazione salariale che percepiscono.

In tali situazioni si prevede che l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

La quota di contribuzione contenuta nel valore nominale del buono (1,3 € per ogni buono da 10 €) non verrà accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma andrà a parziale ristoro dell’onere legato alla contribuzione figurativa.

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