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Il trattamento di fine servizio per i dirigenti delle strutture sanitarie

 L’INPS, attraverso la circolare n. 8 del 10 gennaio 2013, informa che il trattamento di fine servizio dei direttori generali, amministrativi o sanitari di un’azienda sanitaria locale o di un’azienda ospedaliera, dovrà essere calcolato tenendo conto del trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito entro i limiti del massimale annuo della base contributiva valevole per i dirigenti delle aziende industriali, rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Non solo, il nostro Ente previdenziale ricorda che la norma è valida per i dipendenti che cessano dal servizio durante l’incarico stesso ovvero in coincidenza del suo termine e si estende anche per i dipendenti di una pubblica amministrazione e collocati in aspettativa per il periodo di svolgimento dell’incarico.

Il massimale a cui si fa riferimento è, per l’anno 2012, pari a 175.265,00 euro.

Il nostro istituto previdenziale, sempre per la circolare n. 8 intitolata come “Art. 3bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 7 maggio 2012  – modalità di computo del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici nominati direttore generale, amministrativo o sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere”, ha anche posto in evidenza che, per il calcolo della retribuzione contributiva utile relativa ad anni successivi o precedenti a quello corrente, occorre far riferimento al valore del massimale riferito all’anno stesso e pubblicato dall’Istituto con appositi messaggi o circolari.

Il paragrafo 2 della circolare fornisce le istruzioni utili per la compilazione delle denunce mensili.

Infatti,

Per i dipendenti pubblici collocati in aspettativa a far data dall’emanazione della presente circolare, l’Amministrazione di appartenenza deve indicare nell’UniEmens, Lista PosPA, il relativo codice di sospensione con il quadro E0 o V1 (causale 2 o 5) relativo all’ultimo periodo denunciato antecedente alla data di collocamento in aspettativa

Si ricorda che la gestione previdenziale da valorizzare è quella prevista per le aziende sanitarie e cioè la gestione INADEL e che gli imponibili devono essere valorizzati nei limiti del massimale contributivo.

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