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L’Iscrizione alla Casse edile non è obbligatoria solo per chi applica il contratto edile

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ha risposto, attraverso la sua Direzione generale per l’Attività Ispettiva, all’interpello avanzato dall’Unione Province d’Italia, in merito all’applicabilità dell’obbligo all’iscrizione alla Cassa edile di una società, pur svolgendo attività del comparto edilizio, ha aderito al contratto nazionale dei metalmeccanici.

In effetti, a detta della società, l’attività prevalentemente esercitata è quella metalmeccanica e di conseguenza l’iscrizione al segmento esclude dall’obbligo di aderire alla Cassa edile. Non solo, sempre su richiesta dell’Unione Province d’Italia, si richiede l’obbligo nel caso in cui

l’impresa, costituita come società a capitale totalmente pubblico, risulta affidataria – in house – di servizi per la manutenzione di edifici scolastici di competenza dell’Amministrazione provinciale nell’ambito dei quali i lavori edili, seppur rilevanti dal punto di vista quantitativo, non sono prevalenti rispetto al complesso delle attività affidate consistenti nel monitoraggio e verifica degli edifici e nella manutenzione degli impianti

Il Ministero del Lavoro, una volta acquisito il parere della relativa Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, ricorda che con l’interpello n. 56/2008 h già affrontato la questione chiarendo che l’obbligo sussisterebbe solo per

le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia, con la esclusione pertanto delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL metalmeccanico comunque operanti nella realtà di cantiere”

Per il Ministero occorre riferirsi all’attività prevalente dell’Azienda visto che il Legislatore ha più volte espresso questo criterio anche in tema di appalti pubblici, così come prevista dal codice dei contratti pubblici (lavori, servizi e/o forniture). A questo riguardo il decreto legislativo n. 163/2006 prevede la verifica dell’accessorietà della componente lavori oltre al criterio della prevalenza economica.

Non solo, a riguardo, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella Deliberazione n. 5 del 30/01/2008 ha scritto che la prestazione più rilevante

connota oggettivamente l’appalto, attribuendo carattere accessorio alle altre prestazioni che presentano, rispetto alla prima, rilievo non solo economico inferiore

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